venerdì, marzo 24, 2006

Osservazioni sul Piano Paesaggistico della Sardegna

Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico hanno presentato le proprie "osservazioni" al piano paesaggistico regionale - P.P.R. adottato dalla Giunta regionale del Presidente Renato Soru nel dicembre scorso.

Osservazioni che puntano a rendere ancora migliore un P.P.R. decisamente improntato ad un'approfondita conoscenza del territorio costiero sardo ed ad una corretta gestione della parte più pregiata dell'Isola.

Le "osservazioni" sono incentrate principalmente su una più puntuale tutela dei demani civici (i terreni ad uso civico, il 15 % della Sardegna), sulla salvaguardia di zone umide e dei boschi, sul contenimento delle possibilità edificatorie lungo le coste, sui meccanismi procedurali in caso di inerzia degli Enti locali nelle loro attività di pianificazione urbanistica in attuazione del P.P.R. una volta approvato definitivamente e sulla correzione di alcune discrasie cartografiche (Chia, Portu Malu di Teulada, Porto Conte, Bados e Pittulongu di Olbia, Baccu Mandara di Maracalagonis).

Con l'accoglimento di tali "osservazioni" l'impianto del P.P.R. risulterebbe ulteriormente rafforzato nel senso della salvaguardia ambientale e della corretta gestione del territorio.

Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico, dopo aver presentato diverse proposte in tema di pianificazione territoriale paesistica, hanno preso parte alla fase delle conferenze istruttorie di co-pianificazione (gennaio-febbraio 2006).

Ora la fase delle "osservazioni", in seguito alla quale la Giunta regionale acquisirà il previsto parere della IV Commissione permanente del Consiglio regionale ed approverà definitivamente il P.P.R. tenendo conto anche delle "osservazioni" presentate. Appaiono decisamente ingenerose e confuse tante critiche mosse al P.P.R. da amministratori locali ed associazioni imprenditoriali, mentre demagogiche, elettoralistiche e prive di reale riscontro concreto le proposte referendarie avanzate da Forza Italia contro un P.P.R. addirittura non definitivamente approvato.

Non certo meglio le contro-proposte avanzate dall'on. Paolo Manichedda, le quali sembrano quasi frutto del desiderio di quegli amministratori locali e progettisti alle disposizioni lassiste degli illegittimi piani territoriali paesistici del 1993, annullati su ricorsi ecologisti dai Giudici amministrativi perché l'esatto contrario di una corretta pianificazione paesistica.

Si ricorda, infine, che una forte connotazione di salvaguardia costiera nel nuovo piano paesaggistico con l'istituzione del Conservatore delle coste aveva espresso nella primavera del 2005 una petizione promossa proprio dagli Amici della Terra e dal Gruppo d'Intervento Giuridico con migliaia di aderenti, fra cui decine di associazioni ecologiste del bacino del Mediterraneo: le successive azioni in materia della Giunta Soru appaiono proprio conseguenti. Ora c'è da proseguire quanto iniziato.

Di seguito un'analisi più approfondita del P.P.R. e del relativo atto di "osservazioni".


Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico, dopo aver esaminato il piano paesaggistico regionale – P.P.R., adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 59/36 del 13 dicembre 2005, ed aver partecipato (gennaio-febbraio 2006) alle conferenze istruttorie di co-pianificazione, hanno presentato uno specifico atto di "osservazioni" al Presidente della Regione Renato Soru e, per opportuna conoscenza, agli Assessori regionali dei beni culturali Elisabetta Pilia e dell'urbanistica Gianvalerio Sanna, al Presidente della IV Commissione permanente del Consiglio regionale Giuseppe Pirisi ed al Direttore regionale dei beni culturali e del paesaggio Paolo Scarpellini al fine di migliorarne le disposizioni. Ritengono, nel complesso, di poter dare un giudizio positivo sul nuovo strumento di pianificazione.

Le "osservazioni" presentate riguardano i seguenti punti:

· si deve, in primo luogo, evidenziare che il P.P.R. appare supportato da un’ampia e, sostanzialmen-te, esaustiva analisi tecnico-scientifica territoriale, ambientale, insediativa (relazioni illustrative, tecniche, del comitato scientifico, 27 schede illustrative degli ambiti costieri) che costituisce la "mo-tivazione" dell’atto pianificatòrio;

· analogamente appare decisamente congrua la rappresentazione cartografica delle analisi di piano (5 tavole illustrative in scala 1 : 200.000 contenenti rispettivamente la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica, l’assetto ambientale, l’assetto storico-culturale e l’assetto insediativo + 141 carte in scala 1 : 25.000 illustrative dei territori ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri + 38 carte in scala 1 : 50.000 relative alla descrizione del territorio regionale non ricompreso negli ambiti costieri, anche in compact disk), supporto connesso ed inscindibile per le norme tecniche di attuazione;

· si conviene con l'individuazione degli ambiti di paesaggio e dei beni paesaggistici (art. 4 delle norme tecniche di attuazione), in particolare con la ripartizione del territorio regionale in quattro livelli di valore paesaggistico (art. 5 delle norme tecniche di attuazione), con gli obiettivi di qualità paesaggistica (art. 6 delle norme tecniche di attuazione) e con la tipologia delle previsioni di piano, suddivise in prescrizioni dirette e indirette, indirizzi, misure di conoscenza, misure di conser-vazione, criteri di gestione e trasformazione, azioni di recupero e riqualificazione (art. 8 delle norme tecniche di attuazione);

· particolare importanza positiva assume la disciplina generale degli ambiti di paesaggio, individua-ti nelle 141 carte in scala 1 : 25.000, dove, nelle aree costiere, salve specifiche diverse disposizioni di piano, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di consoli-damento statico, di restauro, modesti volumi tecnici che non alterino lo stato dei luoghi, interventi consentiti dall’art. 13 (lettere b, e, f, g, h, l, m, p) della legge regionale n. 23/1985, interventi diret-tamente funzionali ad attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi o sul piano idrogeologico, interventi di riforestazione, taglio e riconversione colturale, antincendio e conservazione in base al piano regionale antincendi, interventi di risanamento e con-solidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi, di sistemazione idrogeologica e di bonifica dei siti inquinati: in sostanza, negli ambiti di paesaggio non è consentito alcun nuovo intervento di trasformazione comportante nuove volumetrie, con esclusione dei citati eventuali modesti volumi tecnici strettamente funzionali alle opere esistenti e senza altera-zione dello stato dei luoghi (artt. 9 e 13 delle norme tecniche di attuazione);

· analogamente particolare importanza positiva assumono le disposizioni a tutela delle aree agricole: in particolare gli indirizzi vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale relativi al mante-nimento dell'equilibrio fra gli insediamenti con case sparse ed il contesto ambientale, la facoltà di nuovi edifici a carattere residenziale per i soli conduttori dell'attività agricola in relazione alle caratteristiche geo-pedologiche dei terreni interessati rispetto alle coltivazioni previste e l'estensione minima del fondo di 5 ettari per colture intensive e di 20 ettari per colture estensive (art. 76, delle norme tecniche di attuazione). Si deve rammentare, infatti, che la superficie agricola regionale è drasticamente diminuita soprattutto a causa dei fenomeni di urbanizzazione: in dieci anni, dal 1990 al 2000, si è registrato un calo del 24,7 % (dati ISTAT, 2005). Emblematico il caso delle aree agricole olivetate del Sassarese: fra il 1977 ed il 1998 Alghero ha perso 474 ettari di oliveti su 2.456 (- 19,3 %), Sassari ne ha perso 361 ettari su 4.981 (- 7,2 %), Sorso ne ha perso 342 ettari su 1.611 (- 21,2 %). Soltanto Sennori e Tissi hanno registrato minimi incrementi, rispettivamente di 16 (+ 3,5 %) e di 13 (+ 7,3 %) ettari (dati Università degli Studi di Sassari, cattedra di olivicoltura, 2006). In relazione alla sola Sassari, al 2002 dei 4.620 ettari presenti nel 1977, ne sono risultati "degradati" ("oliveti radi, con 50-100 alberi per ettaro) ben 562, 27 ettari sono risultati formati da alberi sparsi (meno di 50 olivi per ettaro): grazie a tale indagine condotta con l’ausilio di immagini satellitari si è appurato, quindi, che la perdita complessiva dell'area olivetta fruibile anche a fini economici è stata di ben 926 ettari (- 19 %). E tale perdita è dovuta quasi esclusivamente alla crescita edilizia incon-trollata nell'agro;

· le aree appartenenti ai demani civici, oltre ad essere tutelate con specifico vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004), vedono i relativi diritti di uso civi-co quali inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927 e successive modifiche ed integrazioni), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927 e successive modifiche ed inte-grazioni), in quanto "intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Co-mune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso" (art. 2 legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni). Quindi appare fonte di potenziali equivoci la disposizione di cui all’art. 12 delle norme tecniche di attuazione che uniforma il regime giuridico dei demani civici a quello degli altri beni paesaggistici suscettibili potenzialmente di modifi-ca, pur con il mantenimento delle caratteristiche ambientali (es. comma 4°). Necessita, inoltre, un raccordo con la specifica normativa di settore. Si propone, pertanto, l’inserimento di un comma 9° del seguente tenòre: "le aree appartenenti ai demani civici sono qualificate beni paesaggistici, così come indicati dal precedente articolo 11, e sono gestite mediante gli istituti di cui alla legge n. 1766/1927 e successive modifiche ed integrazioni, nonché relativi regolamenti attua-tivi, e di cui alla legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni". Analoga-mente i demani civici devono essere adeguatamente riportati nella cartografia del P.P.R. al fine di evitare qualsiasi equivoco;

· i piani attuativi a regìa regionale, in sede di avvenuto adeguamento dei piani urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R., possono prevedere nei territori costieri da un lato interventi di oggettiva positiva riqualificazione dell’edificato (es. risanamento e riqualificazione urbanistica ed architettoni-ca degli insediamenti turistici esistenti, riuso e trasformazione a scopo turistico e ricettivo di edifici esistenti, ecc.) o nuovi insediamenti turistici con destinazione ricettivo-alberghiera con standard di elevata qualità nelle aree già antropizzate di cui all’art. 15 delle norme tecniche di attuazione (comma 2°, lettere b, c, d, e, g), tuttavia possono prevedere anche "trasformazioni finalizzate alla re-alizzazione di residenze" anche se soltanto se contigui a centri abitati e frazioni, con il rischio di in-nescare fenomeni di trasformazione speculativa contigui a centri urbani prossimi alla costa (es. Pula, Bosa, Villasimius Posada, ecc.). Si richiede, quindi, l’eliminazione integrale della previsione della realizzazione di "residenze" contenuta nel citato art. 15, comma 2°, lettera a;

· l'art. 18, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione, concernente prescrizioni per le aree naturali e semi-naturali, prevede nelle zone umide endoreiche specifico divieto di interventi diretti e indiretti che "possono comportare rischi di interramento e di inquinamento": sembra oppor-tuno rinforzare e rendere efficace tale prescrizione, a tutela della biodiversità e degli habitat, con puntuale "divieto di qualsiasi intervento che possa alterare, modificare, degradare, pregiudi-care la conservazione dell’habitat naturale delle zone umide endoreiche";

· in merito all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, riguardante le prescrizioni del P.P.R. per le aree semi-naturali, si riscontra una stridente incongruenza fra il giusto divieto di interventi di modi-ficazione del suolo e di ogni altro intervento che possa provocare pregiudizi alla stabilità, alla funzio-nalità ecosistemica, alla fruibilità paesaggistica di cui al comma 1° e la possibilità prevista dal com-ma 7° di autorizzare nei complessi dunali e nei litorali sabbiosi l’accesso di mezzi motorizzati sui li-torali e sui complessi dunali, le asportazioni industriali (cave) e private di sabbia, le coltivazioni agra-rie ed i rimboschimenti produttivi: si richiede, quindi, l’eliminazione integrale del 7° comma;

· l'art. 20, comma 2°, delle norme tecniche di attuazione , riguardante la definizione delle aree semi-naturali, vi ricomprende i "boschi naturali" (leccete, quercete, sugherete e boschi misti, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, ecc.), mentre l’art. 23, comma 3°, lettera b, delle norme tec-niche di attuazione, concernente la definizione delle aree ad utilizzazione agro-forestale, vi com-prende gli "impianti boschivi artificiali", mentre i successivi artt. 24 e 25 indicano relativi prescrizioni ed indirizzi: tale differente classificazione è in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 2, commi 1° e 6°, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che esplicitamente qualifica come "bosco i terreni coperti da vegetazione arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea….devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza me-dia non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento…". Si richiede, quindi, l’eliminazione integrale di qualsiasi inferiore tutela in favore dei c. d. boschi di impianto arti-ficiale;

· in merito all'art. 82 delle norme tecniche di attuazione, riguardante gli indirizzi del P.P.R. per gli insediamenti turistici, si rinviene (comma 1°, punto 4) un eccessivo premio volumetrico massimo in favore dei titolari di insediamenti turistici nei territori costieri di maggior impatto paesaggistico che acconsentano al trasferimento delle loro strutture verso insediamenti residenziali preesistenti. Un premio volumetrico massimo del 100 % rispetto alla volumetria esistente, da conseguirsi mediante procedure negoziali, appare decisamente eccessivo, in quanto rischia di innescare fenomeni specu-lativi negli esistenti centri abitati a breve distanza dalla costa (es. Bosa, Posada, Villasimius, Pula, ecc.) con conseguenze non prevedibili sul tessuto storico urbano. Si richiede, quindi, il conteni-mento del premio volumetrico entro un massimo del 30 % della volumetria esistente;

· in merito all'art. 100 delle norme tecniche di attuazione, riguardante l’adeguamento della disci-plina urbanistica provinciale alle previsioni del P.P.R., si riscontra una carenza nel prevedere solu-zioni all’inattività delle Province nei propri compiti di adeguamento degli strumenti di pianificazione. Si richiede, quindi, l’inserimento del seguente 2° comma: "Qualora le Province, nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo, non provvedano all’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione alle disposizioni del P.P.R., il Presidente della Regione provvede all’assegnazione di un ulteriore termine non superiore a tre mesi e, in caso di infruttuoso spirare di quest’ultimo, provvede alla nomina di un commissario ad acta per i necessari a-dempimenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 78, comma 2°, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e 26 della legge regionale n. 38/1994";

· in merito all'art. 101 delle norme tecniche di attuazione, riguardante l’adeguamento della disciplina urbanistica comunale alle previsioni del P.P.R., si riscontra una carenza nel prevedere soluzio-ni all’inattività dei Comuni nei propri compiti di adeguamento degli strumenti di pianificazione. Si ri-chiede, quindi, l’inserimento del seguente 2° comma: "Qualora i Comuni, nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo, non provvedano all’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione alle disposizioni del P.P.R., il Presidente della Regione provvede all’assegnazione di un ulteriore termine non superiore a tre mesi e, in caso di infruttuoso spirare di quest’ultimo, provvede alla nomina di un commissario ad acta per i necessari a-dempimenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 78, comma 2°, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e 26 della legge regionale n. 38/1994";

· si riscontrano, inoltre, alcuni errori materiali nelle cartografie del P.P.R. dove - a differenza che nella realtà - vengono qualificati quali "insediamenti turistici" (area di colore azzurro), con le ov-vie conseguenze riguardo la disciplina attuativa del P.P.R. applicabile (artt. 80-82 delle norme tecni-che di attuazione), aree costiere prive di legittimi insediamenti edilizi di rilievo:
* Stagno e costa di Pittulongu (Comune di Olbia, ambito paesaggistico n. 18 "Golfo di Olbia"), do-ve sono presenti fenomeni di occupazione abusiva di aree demaniali e di abusivismo edilizio (verbale di ispezione demaniale Agenzia del demanio - Filiale di Sassari n. 001/fp del 30 gennaio 2002 e nota Agenzia del Demanio - Filiale di Sassari prot. n. 1452/02Dm del 9 aprile 2002), proce-dimenti penali in corso (vds. nota Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania del 5 novembre 2004 al Sindaco di Olbia) e provvedimenti di sequestro preventivo (2004, 2005, 2006) da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania (confermati dal competente Tribunale penale);
* spiaggia di Bados (Comune di Olbia, ambito paesaggistico n. 18 "Golfo di Olbia);
* Porto Conte – Pineta Mugoni (Comune di Alghero, ambito paesaggistico n. 13 "Alghero"), dove sono presenti fenomeni di abusivismo edilizio (vds. ordinanze di demolizione e ripristino ambienta-le Assessorato regionale P.I. e BB.CC. – Ufficio tutela paesaggio di Sassari n. 6784 del 6 giugno 1990, n. 11464 del 9 ottobre 1990 e n. 1724 del 24 febbraio 2000, ordinanza Sindaco di Alghero n. 94 del 23 maggio 1990), procedimenti penali in corso e provvedimenti di sequestro preventivo (luglio 2004) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari (confermato dal compe-tente Tribunale penale);
* costa di Chia – Campana – sponde Stagno di Chia (Comune di Domus de Maria, ambito pae-saggistico n. 3 "Chia"), dove l’area rientrante nella classificazione in argomento appare decisamen-te troppo estesa rispetto alla reale esistenza di legittimi interventi di trasformazione edilizia, sussi-stono procedimenti penali in corso e provvedimenti di sequestro preventivo (giugno 2005) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari (confermati dal competente Tribunale penale);
* Portu Malu (Comune di Teulada, ambito paesaggistico n. 4 "Golfo di Teulada"), dove l’area rien-trante nella classificazione in argomento appare decisamente troppo estesa rispetto alla reale consi-stenza di legittimi interventi di trasformazione edilizia, esistendo fenomeni di abusivismo edilizio conclamati in sentenza penale passata in giudicato (vds. sentenza Cassazione penale, sez. III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza Corte d’Appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza del Pretore di Cagliari n. 1380 del 7 giugno 1993. La Procura Generale della Repubblica di Cagliari, dopo numerosi pronunciamenti dei Giudici penali in sede di esecuzione, ha condotto la demolizione delle strutture abusive per mezzo del Genio militare nel giugno 2001 e, da ultimo, è pendente suo ricorso per cassazione n. 48/06 notif. in data 28 feb-braio 2006 per l’attribuzione delle spese per il ripristino ambientale);
* Baccu Mandara – Sa Culazziga (Comune di Maracalagonis, ambito paesaggistico n. 27 "Golfo o-rientale di Cagliari"), dove l’area rientrante nella classificazione in argomento appare decisamente troppo estesa rispetto alla reale consistenza di legittimi interventi di trasformazione edilizia, esisten-do fenomeni di abusivismo edilizio conclamati in sentenza penale passata in giudicato (vds. sen-tenza del Pretore di Cagliari – sez. Sìnnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dopo vari pronunciamenti dei Giudici penali in sede di esecuzione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per mezzo del Genio militare e con la collaborazione del Comune di Maracalagonis, ha provveduto alla demolizione delle strutture abusive e ad avviare il ripristino ambientale nel marzo 2002).
In proposito, si rammenta che l’art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R. dispone che nei territori costieri "nelle aree inedificate all’entrata in vigore del … piano è precluso qualunque intervento di trasforma-zione" ad eccezione di quelli manutentivi, di consolidamento e restauro senza nuove volumetrie (art. 9) e con assoluta esclusione, ad esempio, di "campi da golf", tutti interventi consentiti in presenza di "insediamenti tu-ristici" come definiti nel P.P.R.
Le associazioni ecologiste chiedono, quindi, alla Giunta regionale la modifica/integrazione del P.P.R. nel senso delle "osservazioni" presentate.

Ricordiamo che, con la deliberazione n. 59/36 del 13 dicembre 2005, la Giunta regionale ha adottato il piano paesaggistico regionale, per ora limitato agli ampi ambiti costieri con alcune estensioni verso l’interno dell’Isola. Prima tappa verso la pianificazione paesistica di tutto il territorio regionale. In con-temporanea i numerosi documenti del piano (deliberazione di adozione, relazioni illustrative, tecniche, del comitato scientifico, normativa tecnica di attuazione, 5 tavole illustrative in scala 1 : 200.000 + compact disk con 141 carte in scala 1 : 25.000, con 38 carte in scala 1 : 50.000 e 27 schede illustrative degli ambiti costie-ri) sono stati pubblicati sul sito web della Regione (http://www.regione.sardegna.it/pianopaesaggistico/) con un bell'esempio di trasparenza istituzionale purtroppo non comune. Chi volesse, può esaminarli senza par-ticolari difficoltà, così come abbiamo fatto

Dall'esame svolto, alcuni punti appaiono piuttosto qualificanti: nei 27 ambiti di paesaggio si prevede una sostanziale esclusione di ulteriori volumetrie nella fascia costiera perimetralmente definita, potranno proseguire soltanto gli interventi legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004, la c. d. legge salva-coste. Si prevedono, poi, quattro diverse graduazioni di tutela, dagli ambiti di conservazione integrale alle aree meritevoli di riqualificazione ambientale, aumenterà l’estensione di ter-reno per edificare nelle zone agricole (dal limite minimo attuale di un solo ettaro si passerà a 10 ettari dove sono colture intensive e, addirittura, a 20 ettari dove sono colture estensive) e per sole strutture connesse alla conduzione agricola ed aumenteranno le disposizioni di tutela per le campagne (salvaguardia delle recinzioni tradizionali, come il muretto a secco, divieto di nuova viabilità, salvaguardia degli alberi monumen-tali, ecc.). Inoltre, al di fuori dei centri urbani (dove si punta al recupero urbanistico delle periferie), i Comuni non potranno più decidere in esclusiva gli interventi di trasformazione territoriale, ma subentrerà una proce-dura di co-pianificazione con il coinvolgimento regionale. Il piano paesaggistico regionale (P.P.R.) è strumento di pianificazione e gestione del territorio sovraordinato e vincolante rispetto agli atti di pianificazione delle province (piano urbanistico provinciale – P.U.P.) e dei comuni (piano urbanistico co-munale – P.U.C.): questi ultimi dovranno, quindi, essere adeguati alle previsioni di "tutela dinamica" del P.P.R. Dopo l’adozione da parte della Giunta regionale, sarà il momento della fase della concertazione con gli Enti locali e tutti i soggetti sociali interessati.

La previsione di un procedimento "aperto" ai soggetti istituzionali e sociali per l’adozione del piano paesaggistico regionale è insita nella filosofia ispiratrice e nelle medesime previsioni normative (conven-zione europea sul paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004, legge regionale n. 8/2004, linee guida per la re-dazione del P.P.R. approvate dal Consiglio regionale il 26 maggio 2005). La proposta di P.P.R., una volta adottata dalla Giunta regionale, deve essere pubblicata per un periodo di sessanta giorni consecutivi all’albo di tutti i Comuni territorialmente interessati (art. 11 della legge regionale n. 45/1989, come sostituito dall’art. 2 della legge regionale n. 8/2004). Per favorire la partecipazione e la concertazione istituzionale, il Presidente della Regione – durante il periodo della pubblicazione presso gli albi pretori comunali – ha con-vocato apposite conferenze pubbliche per illustrare la proposta di P.P.R. e raccogliere osservazioni, pro-poste e suggerimenti: ad esse devono essere convocati "i soggetti interessati", cioè gli Enti locali, le asso-ciazioni ecologiste, le associazioni imprenditoriali, ecc. In tali conferenze pubbliche sono state raccolte os-servazioni, proposte, ecc. in forma scritta, da esaminare nella prosecuzione dell’iter procedimentale di ap-provazione del P.P.R., anche se – per aver pieno valore giuridico e dover essere motivatamente esaminate ai fini dell’approvazione dell’atto di pianificazione definitivo – necessitano della successiva proposizione al Presidente della Regione nel periodo di trenta giorni successivo all’ultimo giorno di deposito (art. 11, com-ma 2°, della legge regionale n. 45/1989, come modificato dall’art. 2 della legge regionale n. 8/2004). Al ter-mine, dopo aver esaminato le varie osservazioni pervenute, la Giunta regionale approverà definitivamente il P.P.R.

Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico non possono che conside-rare decisamente ingenerose le polemiche di questi mesi di chi, amministratore locale o associazione im-prenditoriale, ha parlato di "piano calato dall’alto" o di "mancato coinvolgimento degli enti locali" ovvero, peggio, di chi contesta completamente la procedura seguita e l’essenza medesima della pianificazione pa-esistica. Sembrano essere piuttosto ingenerose davanti ad un’attività di pianificazione decisamente buona, soprattutto paragonandola alla cattiva esperienza che diede luogo ai fin troppo noti ed illegittimi 14 piani territoriali paesistici approvati nel 1993, annullati proprio grazie alle azioni legali degli Amici della Terra davanti ai Giudici amministrativi.

Pura demagogia ed elettoralismo di piccolo cabotaggio, addirittura, per le proteste e le iniziative refe-rendarie o pseudo-tali condotte da esponenti di Forza Italia, in primo luogo dall’ex Presidente della Re-gione Mauro Pili, oggi all’opposizione del governo regionale: proposte referendarie su un P.P.R. ancora in corso di approvazione, su una legge regionale n. 8 del 2004 recentemente giudicata costituzionalmente le-gittima dalla competente Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 6 febbraio 2006: d’altra parte che ci si potrebbe aspettare da forze politiche che durante l’intera legislatura regionale trascorsa (1999-2004) non hanno fatto proprio nulla per porre rimedio all’annullamento dei vecchi ed illegittimi piani territo-riali paesistici ? A costoro non viene certo in mente di intervenire con atti di "osservazioni", né con atti consi-liari per rendere migliore un piano paesaggistico che vede le sue caratteristiche assegnate comunque dalla legge (decreto legislativo n. 42/2004) e da convenzioni internazionali, come quella sul paesaggio del 20 ottobre 2000.

Non è da meglio la c. d. contro-proposta Manichedda, avanzata dall'omonimo consigliere regionale: riduzione della misura di conservazione integrale ad alcune aree (non meglio individuate) definite "di maggior pregio", previsione di nuove volumetrie alberghiere (fino al 50 % delle attuali previste nelle zone "F – turistiche") oltre i 300 metri dal mare, eliminazione del divieto di nuovi campi da golf, strade e-xtraurbane, ecc. nelle zone costiere, eliminazione del divieto di realizzazione di strade esclusivamente su fondo naturale nelle zone costiere, eliminazione del c. d. lotto minimo per l’edificazione nelle aree agricole, sospensione della disciplina del P.P.R. per due anni per i Comuni già dotati di piano urbani-stico comunale in attuazione degli annullati perchè illegittimi piani territoriali paesistici, negli altri Co-muni sono comunque possibili infrastrutturazioni ed urbanizzazioni. Una contro-proposta comprendente previsioni assolutamente illegittime e censurabili (ultra-vigenza dei P.U.C. attuativi degli annullati piani territoriali paesistici) o previsioni in contrasto con la medesima positiva filosofia del nuovo P.P.R. C’è da chiedersi chi abbia suggerito tali posizioni all’on. Paolo Manichedda, finora non certo noto per il suo impe-gno "ambientalista": forse quel settore di progettisti e di urbanisti, già autore di molti piani e altamente "sensibile" ai temi della c. d. urbanistica contrattata, fortemente "spodestato" dal nuovo piano paesaggisti-co regionale. Se è così, non sarebbe certo una battaglia di grande nobiltà...

Si ricorda, inoltre, che nell'estate 2005 era stata consegnata al Presidente della Regione autonoma della Sardegna on. Renato Soru ed al Presidente del Consiglio regionale on. Giacomo Spissu la petizione popolare per la salvaguardia delle coste sarde promossa dagli Amici della Terra e dal Gruppo d’Intervento Giuridico. Gli aderenti sono stati ben 3.515 e vedono tra di loro parlamentari europei (on. Monica Frassoni), l’intera direzione nazionale degli Amici della Terra (Rosa Filippini, Walter Baldassarri e Maria Laura Radiconcini), personalità della cultura (lo scrittore Giorgio Todde), personalità del volonta-riato attivo (don Ettore Cannavera), rappresentanti di associazioni ecologiste di tutto il Mediterraneo (Coordinamenti Friends of the Earth dell’Europa e del Mediterraneo, associazioni nazionali aderenti a Friends of the Earth di Francia, Spagna, Cipro, Israele, Palestina, Croazia, Tema Foundation della Tur-chia, Istria Verde della Croazia, N.T.M. di Malta, C 21 dell’Algeria, Green Action della Croazia, European Geography Association della Grecia, E.N.D.A. della Francia, Green Home del Montenegro, S.P.N.L. del Libano, Link di Israele, E.N.D.A. Maghreb del Marocco, Tunisian Front Organization della Tunisia, Eco-mediterrania della Spagna, O.D.R.A.Z. della Croazia, A.P.E.N.A. della Tunisia, A.F.D.C. del Libano, R.A.E.D. dell’Egitto, Ceratonia Foundation di Malta, C.O.A.G. della Spagna, WWF – programma Medi-terraneo dell’Italia, I.P.A.D.E. della Spagna, Forum della Laguna di Venezia dell’Italia, W.A.D.A. del Li-bano, Associazione per la Wilderness dell’Italia), componenti di formazioni politico-sociali (vari ade-renti a circoli di Progetto Sardegna) e, soprattutto, tanti comuni cittadini sardi, di tante altre parti d’Italia e numerosi stranieri. La petizione ha chiesto che il nuovo piano paesistico contenesse efficaci misure di tutela, una fascia di rispetto costiero di almeno 500 metri dal mare e la conservazione integrale dei tratti costieri ancora integri o non compromessi. Si è chiesta, poi, anche l’istituzione dell’Agenzia per la Salvaguardia delle Coste cui affidare l’acquisizione al patrimonio pubblico e la corretta gestione dei trat-ti di litorale più pregevoli dal punto di vista ambientale e paesaggistico, della quale, recentemente, la Giunta regionale ha avviato la realizzazione con l’istituzione del Servizio della Conservatoria delle coste sarde. Richieste provenienti dal mondo ecologista internazionale e dalla "società civile" alla quale la Regione auto-noma della Sardegna ha iniziato a dare risposte positive: ora cerchiamo di renderle migliori e più efficaci.
Un ultimo aspetto, ma non di infima importanza: l’operazione di predisposizione della proposta di piano, ef-fettuata all’interno degli uffici regionali, è costata finora circa 400 mila euro, mentre quella relativa ai vecchi 14 piani territoriali paesistici annullati perché illegittimi era costata circa 15 milioni di euro….

p. Gruppo d'Intervento Giuridico e Amici della Terra
Stefano Deliperi

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