venerdì, gennaio 26, 2007

Interrogazione sulla vendita dei siti minerari

Senato della Repubblica
Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01073
Pubblicato il 23 gennaio 2007
Seduta n. 92


TOMMASO SODANO , GIOVANNI CONFALONIERI
Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Risultando agli interroganti che:

il 18 luglio 2005, il Presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, e l’Assessore regionale all’urbanistica, Gianvalerio Sanna, hanno utilizzato, a quanto consta, un elicottero dei Carabinieri per sorvolare l’area mineraria del Sulcis Iglesiente, insieme ad una serie di persone non autorizzate a salire sul velivolo, tra cui Carlo Puri Negri, amministratore della Pirelli Real Estate e Giorgio Magnoni, vicepresidente della Sopaf, finanziaria milanese con importanti partecipazioni;

le circostanze del volo ed il fatto che al posto dei funzionari autorizzati si fossero imbarcate altre persone non autorizzate hanno sollevato un vespaio di polemiche, tanto che la Procura militare di Cagliari ha deciso di aprire un’inchiesta, poi archiviata, in cui si ipotizzava il reato di “imbarco abusivo di passeggeri a bordo di velivolo militare”;

il 26 aprile 2006 la Regione Sardegna, con deliberazione n. 17/9, ha emesso un “Bando di gara per la cessione, riqualificazione e trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico del Parco Geominerario della Sardegna”, nel quale vengono messe in vendita l'area di “Masua e Monte Agruxau, dalla superficie territoriale di circa 318 ettari” e l'area di “Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli”, di circa 329 ettari, al prezzo rispettivamente di “32.520.000 euro e di 11.000.000 di euro” al fine di costruire: “strutture alberghiere ricettive con annessi centri benessere, strutture sportive e per il golf”. La scadenza del bando, per la manifestazione di interesse, era stata fissata per il 3 luglio 2006. Tuttavia, a tutt’oggi, ancora non si conoscono ufficialmente gli esiti di questa gara;
il soggetto proprietario delle aree messe in vendita è la IGEA S.p.A., società controllata dall’EMSA (Ente minerario sardo) il cui patrimonio è, in forza della legge regionale di scioglimento, interamente attribuito alla Regione (articoli 7 ed 8 della legge regionale 33/1998), mentre è stata la Regione ad indire l’asta senza accertare preventivamente l’insussistenza di eventuali vincoli culturali sulle zone da vendere;

le aree messe in vendita rappresentano uno dei più interessanti esempi di archeologia mineraria in un contesto naturale, paesaggistico e storico-culturale di primaria importanza. Il compendio di Masua – Monte Agruxau è tutelato con vincolo paesaggistico (decreto legislativo 42/2004) ed è classificato quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Costa di Nebida”, ai sensi della direttiva “Habitat” (n. 92/43/CEE), così come è tutelato con vincolo paesaggistico il compendio di Ingurtosu – Pitzinurri – Naracauli, rientrando nella Riserva naturale regionale “Monte Arcuentu – Rio Piscinas” (legge regionale 31/1989 – allegato “A”). Anch’esso è classificato quale S.I.C. “Monte Arcuentu e Rio Piscinas”, ed è contiguo all’altro S.I.C. “Da Piscinas a Riu Scivu”;

il 30 settembre 1998, alla presenza dei rappresentanti dell’UNESCO (Maurizio Taccarino), del Governo italiano (Edo Ronchi), della Regione autonoma della Sardegna (Federico Palomba), della Commissione nazionale Italiana Unesco (Tullia Carettoni), dell’Ente minerario sardo (Giampiero Pinna), dell’Università di Cagliari (Pasquale Mistretta) e dell’Università di Sassari (Alessandro Maida) è stata sottoscritta la cosiddetta “Carta di Cagliari” e con essa i sottoscrittori hanno preso atto che nelle stesse aree “è presente un immenso patrimonio immobiliare di grande valore sotto il profilo architettonico e dell’archeologia industriale inserito in contesti ambientali e paesaggistici di particolare bellezza e spettacolarità”, decretando che “i territori del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna sono riconosciuti di rilevante interesse internazionale, nazionale e regionale in quanto portatori di valori di carattere universale” e stabilendo che fossero “da salvaguardare e tutelare i valori presenti nel territorio del Parco;

i compendi minerari in argomento oltre ad esser stati riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, rientrano entrambi nel Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 114, comma 10, della legge 388/2000 con il decreto ministeriale 16 ottobre 2001 che, all’art. 3, definisce incompatibili con i relativi obiettivi di tutela “qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari” (lettera a)) nonché “l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo” (lettera c));

si tratta di un ecosistema fragilissimo già messo a dura prova da un disordinato e crescente impatto turistico, dall'elevata domanda imprenditoriale di trasformazione delle zone costiere e dai fenomeni di inquinamento derivante dalle miniere dismesse, con estese superfici coperte da detriti e fanghi, e i principali corsi d’acqua (Rio Piscinas, Rio Irvi e Rio Naracauli) contaminati da zinco, cadmio, piombo e altri metalli pesanti. Tutto questo a pochi passi da Piscinas, il più vasto complesso dunale d'Europa e dell'intero bacino del Mediterraneo, estremamente fragile e ad alto rischio di degrado ambientale;

l'alto valore di biodiversità delle specie vegetali e delle formazioni vegetali conferisce a questi siti rilevanti qualità ambientali, di interesse europeo. Nella zona è stato poi avviato il progetto LIFE-Natura “Dune di Piscinas – Monte Arcuentu” per la tutela e conservazione di alcune specie locali quali il cervo sardo o l’aquila reale, nonché la vegetazione a macchia mediterranea con le caratteristiche piante di ginepro,

si chiede di sapere:

se la procedura di cessione dei beni non vada considerata nulla, essendo stata omessa la preliminare verifica di legge dell’interesse culturale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, prescritta dal decreto legislativo 42/2004 (cosiddetto Codice Urbani) per procedere alla vendita di beni demaniali, nonché per omessa richiesta di alienazione dei beni in questione alla Direzione regionale del Ministero da parte dell’IGEA;

se il tentativo della Regione di sanare il vizio di legittimità dell’atto per omessa verifica dell’interesse culturale mediante un tardivo avvio della procedura di verifica (iniziata solamente ai primi di novembre, ovvero dopo oltre sei mesi dalla presentazione del bando di gara, deliberazione n.17/9 del 26 aprile 2006) non debba ritenersi insufficiente;

se non sussistano i requisiti necessari per qualificare, in tutto o in parte, i territori del Parco geominerario come “siti minerari di interesse storico od etnoantropologico” e quindi sottoporli alla tutela del decreto legislativo 42/2004 in quanto “beni culturali” ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e comma 4, lettera h) del codice stesso;

se non si ritenga necessario sospendere con la massima urgenza il procedimento di gara per la cessione dei compendi di Masua-Monte Agruxau e Ingurtosu-Naracauli-Pitzinurri, non potendosi mettere in vendita beni che abbisognano della preventiva valutazione dell’interesse culturale, carenza che potrebbe portare alla nullità di ogni qualsivoglia alienazione;

se il contratto del 1998 con cui vennero acquistati dalla IGEA S.p.A. i fabbricati e le aree oggi messi in vendita, nel quale la Regione rinunciava ad esigere “il ripristino, il risanamento e il riassetto, anche ambientale” dalla società venditrice (la SNAM, del gruppo ENI) assumendosene l'onere, per poi, “terminati i lavori di riabilitazione e recupero”, trasferirli “gratuitamente agli Enti Locali interessati” non sia stato indebitamente dimenticato;

se non sia illegittimo il fatto che il bando precluda ogni possibilità di iniziativa da parte del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, in cui ricadono detti beni, sottraendoli ai compiti di valorizzazione sociali e statutari previsti per questo organismo;

se la partecipazione del Direttore generale del Parco all’organismo di valutazione prevista dal bando non risulti insufficiente a conformarsi al dettato normativo, che attribuisce ai componenti degli organi direttivi del Parco il compito di “assicurare la conservazione e valutazione del patrimonio tecnico, scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio” (decreto istitutivo del Parco risalente al 16 ottobre 2001);

se non si ritenga necessario verificare l’opportunità e le modalità della scelta della Regione di curare a proprie spese la bonifica e la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi e destinati ad una valorizzazione turistica, senza prevedere di affidare tale compito ai privati aggiudicatari dei beni;

come si intenda rispondere alle legittime aspettative dei minatori in pensione, le cui abitazioni sono state messe in vendita nel bando della Regione (deliberazione n. 17/9 del 26 aprile 2006), con conseguente sfratto e negazione delle loro aspettative ad acquistare le case in cui vivono da più di trent’anni.

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