sabato, ottobre 22, 2005

Speculazione a Cala Gavetta?

Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d?Intervento Giuridico hanno inviato alle pubbliche amministrazioni competenti (informandone, nel contempo, la competente magistratura) una richiesta di informazioni a carattere ambientale ed adozione di opportuni interventi riguardo l'attuazione del piano di comparto F 1 di Cala Gavetta, a La Maddalena (Olbia - Tempio): infatti, il suddetto piano attuativo, nel centro storico, secondo le segnalazioni pervenute, andrebbe a prevedere un incremento volumetrico di circa 8.000 metri cubi per residenze private e un centro commerciale (ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 e la vigente normativa regionale in materia). In favore del suddetto piano di comparto sussisterebbero le seguenti autorizzazioni amministrative: piano particolareggiato del centro storico, approvato definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 18 febbraio 2000; piano di comparto zona F 1, approvato con determinazione Dirigente Area tecnica n. 15366/00 dell?8 marzo 2005; concessione edilizia per tre sub-comparti (nn. 2, 3, 4) con provvedimento dirigenziale n. 15341/01 del 19 maggio 2005, previo nullaosta paesaggistico (art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004) emanato in sede sub-delegata (legge regionale n. 28/1998) con nota Dirigente Area tecnica n. 126/01 (15601/01) del 17 luglio 2002. Con nota prot. n. 1804/u del 30 aprile 2003 il Dirigente del Servizio tutela del paesaggio di Sassari ha affermato di non essere intervenuta la necessaria autorizzazione sotto il profilo paesaggistico del suddetto piano particolareggiato del centro storico, restando "di competenza del ? Servizio i pareri relativi ad opere ricadenti nel Centro Storico", così come previsto dall?art. 3, lettera a, della legge regionale n. 28/1998. Quindi, le concessioni edilizie rilasciate appaiono illegittime per carenza di valida autorizzazione paesaggistica. L'Amministrazione comunale potrebbe, comunque, annullarle in sede di autotutela e rivedere con maggiore attenzione un piano particolareggiato che non pare prevedere parcheggi, rischia di incrementare il volume di traffico e dispone interventi (riempiture a mare) che rischierebbero di snaturare il centro storico maddalenino.

p. Gruppo d?Intervento Giuridico e Amici della Terra
Stefano Deliperi
- si rammenta che l?intera Isola di La Maddalena ricade nel parco nazionale

Al Ministro per i beni ed Attività Culturali, Cagliari, 21 ottobre 2005
all’Assessore della P.I. e BB.CC. della Regione autonoma
della Sardegna,
al Soprintendente ai B.A.P.P.S.A.D. per le Province di
Sassari e di Nuoro,
al Dirigente il Servizio tutela del paesaggio di Sassari
dell’Assessorato regionale della P.I. e BB.CC.,
al Sindaco di La Maddalena,
e p. c. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Tempio Pausania,
alla Commissione Europea,
Oggetto: richiesta informazioni a carattere ambientale ed adozione opportuni provvedimenti riguardo realizzazione piano di comparto Cala Gavetta – Comune di La Maddalena (Gallura).


Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d’Intervento Giuridico e per conto degli Amici della Terra, elettivamente domiciliato presso la sede delle dette Associazioni ecologiste (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 Cagliari – telefono e fax 070/490904),
PREMESSO CHE
- sono pervenute diverse segnalazioni concernenti l’avvenuto rilascio di varie autorizzazioni amministrative riguardo il piano di comparto F 1 di Cala Gavetta, nel centro storico del Comune di La Maddalena (Gallura): secondo le segnalazioni pervenute, detto piano, nei suoi 4 sub-comparti, andrebbe a prevedere un incremento volumetrico di circa 8.000 metri cubi per residenze private e un centro commerciale (ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 e la vigente normativa regionale in materia);
- in favore del suddetto piano di comparto sussisterebbero le seguenti autorizzazioni amministrative: piano particolareggiato del centro storico, approvato definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 18 febbraio 2000; piano di comparto zona F 1, approvato con determinazione Dirigente Area tecnica n. 15366/00 dell’8 marzo 2005; concessione edilizia per tre sub-comparti (nn. 2, 3, 4) con provvedimento dirigenziale n. 15341/01 del 19 maggio 2005, previo nullaosta paesaggistico (art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004) emanato in sede sub-delegata (legge regionale n. 28/1998) con nota Dirigente Area tecnica n. 126/01 (15601/01) del 17 luglio 2002. Con nota prot. n. 1804/u del 30 aprile 2003 il Dirigente del Servizio tutela del paesaggio di Sassari ha affermato di non essere intervenuta la necessaria autorizzazione sotto il profilo paesaggistico del suddetto piano particolareggiato del centro storico, restando "di competenza del … Servizio i pareri relativi ad opere ricadenti nel Centro Storico", così come previsto dall’art. 3, lettera a, della legge regionale n. 28/1998;
- si rammenta che l’intera Isola di La Maddalena ricade nel parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena (legge n. 10/1994; D.P.R. 17 maggio 1996), nel proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) "Arcipelago della Maddalena" (codice ITB000008) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora, esecutiva con D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni e formalmente individuati con D.M. 3 aprile 2000, n. 65, integrato con determinazioni Direttore Servizio conservazione natura, habitat, ecc. R.A.S. 6 dicembre 2002, n. 2689/V e 16 dicembre 2003, n. 2810/V, per cui ogni simile intervento deve essere supportato da positiva valutazione di incidenza ambientale (artt. 6 della direttiva n. 92/43/CEE e 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni). Inoltre è tutelata con specifico vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e ss. e 142, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 (individuata con D.M. 12 maggio 1966): si ricorda che, in seguito al noto annullamento del piano territoriale paesistico n. 1, esecutivo con D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 266, sancito con sentenza T.A.R. Sardegna n. 1203 del 6 ottobre 2003 dietro ricorso inoltrato dall’associazione ecologista Amici della Terra, ha ripreso vigenza il decreto Assessore reg.le P.I. e BB.CC. 23 dicembre 1985, n. 3012 (in suppl. ord. n. 1 al B.U.R.A.S. n. 1 del 9 gennaio 1986) portante vincolo di non modificabilità temporanea del territorio di buona parte dell’Arcipelago della Maddalena fino all’approvazione definitiva del nuovo piano territoriale paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 ter della legge n. 431/1985: il nuovo vigore del suddetto provvedimento di vincolo è stabilito automaticamente in base all’art. 162 del decreto legislativo n. 490/1999 che, inoltre, dispone per le aree interessate il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ex art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, anche in sede sub-delegata ai sensi della legge regionale n. 28/1998. Con nota prot. n. 1035 TP/SS del 3 febbraio 2000 l’Assessorato P.I. e BB.CC. della Regione autonoma della Sardegna ha opportunamente portato a conoscenza di tutte la amministrazioni pubbliche interessate statali, regionali e locali le suddette disposizioni;
- il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi entro il Parco nazionale è soggetto a preventivo nullaosta dell’Ente Parco (artt. 13 della legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 1, comma 6°, e 2 dell’allegato "A" del D.P.R. 17 maggio 1996) fatte salve esclusive esigenze di carattere militare;
Pertanto, CHIEDE
alle SS.VV., verso importo di copia fotostatica e di spedizione ed entro 30 giorni dal ricevimento della presente, delle informazioni a carattere ambientale relative all’eventuale rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative eventualmente rilasciate in favore dell’insediamento immobiliare in argomento, ai sensi degli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 1-6 del decreto legislativo n. 39/1997, 10 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi regionali nn. 47/1986, 40/1990.
Tanto portano a conoscenza della Commissione Europea affinchè possa esperire le procedure previste dall’art. 226 del trattato U.E. Il presente atto costituisce, comunque, intervento nel procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e 15 e ss. della legge regionale n. 40/1990 relativo all’emanazione del provvedimento finale di approvazione o diniego dell’autorizzazione definitiva alla realizzazione dell’intervento proposto, con tutti i diritti e facoltà di legge.
Si richiede, inoltre, l’adozione dei motivati provvedimenti di diniego/annullamento/sanzione ai sensi degli artt. 150, 160, 169 e 184 del decreto legislativo n. 42/2004, 27 L, 31 L e 32 L del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 21 nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 23/1985 che si rendessero necessari a salvaguardia dei valori ambientali/paesaggistici nei confronti dei casi di abusivismo edilizio che dovessero essere eventualmente accertati in seguito agli opportuni controlli di legge. Tanto si porta a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria in indirizzo affinchè possa verificare se in quanto risultante dagli opportuni accertamenti possano ravvisarsi eventuali estremi penalmente rilevanti, in particolare ai sensi degli artt. 734 cod. pen., 181 del decreto legislativo n. 42/2004, 20 della legge n. 47/1985, 44 L del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

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